Regolamento

 

Disposizioni preliminari

Art. I

Con  questo regolamento interno l’ ASSOCIAZIONE EX ALUNNI  del V.V. intende darsi un insieme di norme pratiche atte a favorire la  realizzazione degli scopi statutari. Dette norme  esprimono disposizioni in merito a:

-          Struttura interna dell’associazione

-          Rapporti con il Liceo

-          Beni comuni e fondo comune

-          Recesso ed esclusione dei soci

-          Scioglimento dell’associazione

Art. II

Il regolamento interno è proposto dal consiglio direttivo all’assemblea ordinaria dei soci, riunita secondo le modalità previste agli artt. 8, 9 e 10  dello Statuto. Eventuali emendamenti o aggiunte devono essere accompagnati dalle firme di almeno un terzo dei soci o proposti dal consiglio direttivo. Gli emendamenti vengono votati all’interno dell’assemblea ordinaria o straordinaria dei soci

Art. III

Le norme di questo regolamento così come eventuali emendamenti o aggiunte successivi non hanno effetto retroattivo.

 Art. IV

Il regolamento interno e’ una fonte subordinata dello statuto e non può quindi modificarne le statuizioni.

* * *

Art. 1- Struttura interna dell’associazione

La struttura interna ASSOCIAZIONE  EX ALUNNI V.V. prevede i seguenti livelli.

-          livello associativo

-          livello direttivo

-          livello operativo

Ogni socio può far parte di più livelli ed operare in  essi .

Art. 2- Assemblea dei soci

Il livello associativo è costituito dall’assemblea generale dei soci. Ad essa prendono parte con diritto di voto tutti i soci.

Art. 3 – Verbali di assemblea

Ogni seduta dell’assemblea dei soci deve essere trascritta sul verbale a cura del segretario e il verbale sarà reso disponibile dal Consiglio Direttivo a tutti i soci che ne faranno richiesta al termine dell’assemblea.

Art. 4 – Modalità di svolgimento

In apertura dell’assemblea ordinaria o straordinaria si provvede alla nomina del segretario dell’assemblea, che avrà il compito di animare l’assemblea con imparzialita’.

L’assemblea ordinaria o straordinaria dei soci provvede anche in apertura alla designazione di due scrutatori e ad eventuali altri incarichi che verranno ritenuti opportuni.

Art. 5 – Funzioni dell’assemblea e deleghe al Consiglio Direttivo

L’esercizio della funzione decisionale spetta all’assemblea dei soci e non può essere delegata al consiglio direttivo o ad altri organi dell’associazione, se non con determinazione dei principi o dei criteri, per oggetti definiti e con delega esplicita, dell’assemblea ordinaria.

Ogni azione che impegni l’associazione nei confronti dei terzi o di enti pubblici o privati deve essere approvata dall’assemblea ordinaria o straordinaria a meno che l’azione non sia stata delegata dall’assemblea al consiglio direttivo.

Art. 6- Il  Presidente dell’Associazione

All’interno dell’assemblea dei soci il presidente ha le seguenti funzioni.

-          convoca e presiede l’assemblea dei soci

-          coordina l’attività del consiglio direttivo

-          coordina l’attività di cooperazione con il Liceo Scientifico Vittorio Veneto.

Il Presidente rappresenta ufficialmente l’associazione di fonte ai terzi. Può farsi rappresentare dal vice presidente e in caso di impedimento di questi, da un componente del consiglio direttivo.

Il Presidente è eletto dall’assemblea tra i soci fondatori e tra quelli  effettivi e dura in carica due anni;  ha le seguenti funzioni

-          firma tutti gli atti  che impegnano l’associazione

-          può convocare il consiglio direttivo

-          verifica le deliberazioni del consiglio direttivo. Qualora sia assente ad una riunione del Consiglio Direttivo  può chiedere  a questo  una nuova convocazione, in caso di discordanza con la deliberazione del consiglio direttivo stesso

-          può verificare in qualsiasi momento l’operato dei vari organi dell’associazione e in caso di irregolarità è tenuto  convocare il consiglio direttivo

 art. 7 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dall’assemblea tra i soci fondatori ed effettivi e dura in carica due anni; sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi motivo, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro 30 giorni, dell’assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.

 Art. 8 - Il Segretario del’Associazione

Il segretario è responsabile della segreteria dell’associazione e cura la verbalizzazione e archiviazione di tutti gli atti dell’associazione, coordina la gestione dell’archivio dei dati (dati base).

 Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell’associazione, dal Vice Presidente e da un numero di membri da un minimo di quattro ad un massimo di otto, eletti dall’assemblea: L’assemblea potrà eleggere altresì tre membri supplenti, che potranno essere cooptati dal Consiglio Direttivo qualora uno o più dei consiglieri effettivi sia dimissionario o sia stato dichiarato decaduto ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 13.

Il Consiglio Direttivo formula i programmi dell’attività sociale prevista dallo Statuto e li sottopone all’Assemblea; attua le deliberazioni dell’assemblea e dirige l’Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea; nomina il Segretario ed assegna altri incarichi; propone all’assemblea l’ammontare delle quote associative annuali; predispone eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, ratifica l’ammissione di nuovi soci.

Fermo restando che tutti i soci hanno il diritto dovere di partecipare all’attività dell’associazione, il Consiglio Direttivo potrà inoltre incaricare, tra i soci, soggetti che siano disponibili a prestare volontariamente attività operativa, dedicando tempo a favore dell’associazione sia nella gestione della sua organizzazione e del suo funzionamento, che nell’organizzazione di  eventi o di attività da effettuarsi    conformemente alle disposizioni dell’art. 2 dello Statuto.

 Art. 10 - Candidature  per il Consiglio Direttivo

Tutti i soci possono candidarsi o essere proposti per l’elezione e quindi essere membri del Consiglio Direttivo i soci.

Il Consiglio Direttivo uscente può indicare all’assemblea i possibili candidati, senza impegnare in alcun modo i soci.

Art. 11 – Elezioni del Consiglio Direttivo

L’elezione del consiglio direttivo viene effettuata con scrutinio segreto, a maggioranza semplice, all’interno dell’assemblea ordinaria dei soci.

Su ciascuna scheda utilizzata per la votazione deve essere riportata l'indicazione delle cariche da rinnovare, a fianco delle quali i soci dovranno indicare i nominativi (nome e cognome). Ciascuna scheda dovrà riportare il timbro dell’Associazione apposto dal segretario dell'assemblea, la firma del suddetto e quella di almeno due scrutatori scelti

tra i soci adulti.

Lo spoglio delle schede sarà pubblico, a cura del segretario e di due scrutatori. Il risultato della votazione dovrà essere reso pubblico all'interno dell'assemblea stessa e messo a verbale.

Una scheda non valida in una sua parte sarà considerata interamente nulla. Le preferenze indicate, seppur valide, non avranno valore ai fini del conteggio voti.

L'eventuale invalidità di una scheda, in casi dubbi, sarà valutata dal segretario e dai due scrutatori.

Schede bianche in parte, saranno considerate valide per le preferenze indicate, ai fini del conteggio dei voti.

Art. 12 – Responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo verso l’assemblea

Il socio eletto, risponde personalmente del proprio operato di fronte all'assemblea dei Soci

Art. 13 – Decadenza dalla carica di membro del Consiglio Direttivo

I membri del consiglio direttivo possono essere destituiti dall'Assemblea dei soci ordinaria e straordinaria, qualora venissero riscontrate gravi irregolarità nell'esercizio della loro funzione o comunque in netto contrasto con le finalità statutarie dell’Associazione, con le decisioni dell'assemblea dei soci, del consiglio direttivo e con il presente regolamento interno.

Un membro del consiglio si intenderà decaduto dall’incarico qualora non partecipi per più di due volte consecutive alle riunioni del consiglio direttivo regolarmente indette senza un giustificato motivo.

È fatta salva la facoltà dei membri del consiglio direttivo destituiti di fare appello al consiglio dei probiviri.

Art. 14 – Accettazione incarico di membro del Consiglio Direttivo

Il socio regolarmente nominato membro del Consiglio Direttivo  nell'assemblea dei soci è tenuto ad accettare l'incarico, salvo che non presenti valide motivazioni.

Una volta eletto, il socio non potrà presentare le dimissioni nei primi sei mesi di incarico.

I membri dimissionari si intenderanno comunque in carica e pertanto tenuti a svolgere le loro mansioni sino al momento dell’elezione dei sostituiti.

L’elezione dei sostituti di membri dimissionari o decaduti potrà avvenire all’interno del Consiglio Direttivo, tra i nominativi dei consiglieri supplenti eletti dall’assemblea.

I nuovi incarichi decadranno allo scadere del mandato del consiglio direttivo stesso, anche se per questi non saranno trascorsi ancora due anni dalla nomina. Gli incarichi possono essere riconfermati senza limite di numero di mandati.

Art. 15- Funzioni e compiti del Consiglio Direttivo

Le funzioni e compiti del consiglio direttivo sono quelli indicate all’articolo 13 dello Statuto

Art. 16 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, che ne fissa l’ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

I componenti del direttivo possono delegare altri membri del direttivo a rappresentarli in loro assenza, tramite delega scritta, da leggersi a cura del segretario in apertura del consiglio e da mettersi a verbale.

Ciascun membro potrà ricevere fino ad un massimo di due deleghe.

Art. 17 – Revisori

L’assemblea potrà deliberare, qualora se ne ravvisi l’esigenza, che l’Associazione sia controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea  preferibilmente tra i soci o anche tra i non soci, preferendo comunque soggetti che abbiamo frequentato il Liceo Vittorio Veneto.

I Revisori hanno il compito di sovrintendere alla regolare tenuta della contabilità dell’Associazione di redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare semestralmente la consistenza di cassa, l’esistenza di valori e titoli di proprietà dell’Associazione: possono anche individualmente procedere ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio dei Revisori opererà in conformità di quanto previsto all’art. 15 dello Statuto.

Art. 18- Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri esercita la funzione di organo di amichevole composizione, che giudica con equità su tutte le controversie di qualsiasi natura eventualmente insorte tra i soci e tra questi ultimi e l’associazione.

L’attività del Collegio dei Probiviri dovrà essere svolta in conformità delle disposizioni previste all’art. 16 dello Statuto.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra gli effettivi e i supplenti, devono essere comunicate per iscritto agli interessati e possono essere impugnate davanti all’Assemblea.

Art. 19- Fondo comune e cespiti dell’associazione

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per il raggiungimento degli obiettivi statutari tramite le quote associative, le contribuzioni e donazioni dei soci, di privati od enti nonché da eventuali proventi derivanti dalle manifestazioni organizzate dall’Associazione.

Sono beni mobili tutti quei beni che l’associazione acquista per il raggiungimento dello scopo sociale o che riceve in donazione. I beni comuni potranno essere affidati in gestione dall’assemblea dei soci o da Consiglio Direttivo a soci  che ne risponderanno personalmente  I soci non possono vantare alcun diritto sul Fondo Comune o su eventuali cespiti appartenenti all’associazione.

Il fondo comune potrà essere versato su un conto corrente bancario da scegliere su istituto di credito che offra condizioni di tenuta convenienti.

Il controllo delle  movimentazioni sul conto  verrà  affidata dal  Consiglio Direttivo ad un membro del consiglio stesso, che presenterà trimestralmente al Consiglio Direttivo il relativo rendiconto, fornendo tutti i necessari chiarimenti.

Art. 20 – Bilanci

L’anno sociale finanziario dell’associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo contenente le previsioni di spesa e di entrata dell’esercizio successivo e il bilancio consuntivo contenente tutte le entrate e le spese dell’esercizio appena chiuso nonché il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione assembleare. Ogni socio, in occasione dell’approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti dei soci.

L’eventuale residuo attivo sarà devoluto per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’associazione degli esercizi successivi.

L’incarico della gestione amministrativo contabile dell’Associazione compete al Consiglio Direttivo, che darà incarico a tal fine a un suo componente, denominato tesoriere, che abbia la competenza adatta a svolgere tale attività.

Il Consiglio Direttivo, qualora almeno i due terzi dei suoi componenti ne ravvisi la necessità, potrà farsi assistere da professionisti all’uopo incaricati, da scegliersi anche tra non soci privilegiando comunque ex alunni del Liceo Vittorio Veneto.

Art. 21 – Cessazione della qualità di socio

I soci cessano di far parte dell’Associazione per recesso, decadenza, esclusione.

Il recesso si verifica quando il socio presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo; ha effetto solo dopo l’accettazione di tale organo.

Il socio è dichiarato decaduto qualora non sia in regola con il versamento della quota associativa per più di due esercizi.

Il socio è escluso qualora sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dallo  statuto o dal regolamento, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l’esclusione dei soci vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito il socio interessato e la relativa delibera deve essere comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 22 - Scioglimento dell’associazione

Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti.

Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, verrà devoluto secondo la delibera assembleare che decide lo scioglimento ad un’altra associazione avene fini di pubblica utilità.

 

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