Statuto
Art. 1 - Denominazione
E' costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione ex Alunni del V.V. L'Associazione ha sede presso il Liceo Scientifico Vittorio Veneto (in seguito il “Liceo”) a Milano in via De Vincenti 7.
Art. 2 - Natura e scopo
L’Associazione non ha fini di lucro; gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività culturali, sportive o benefiche. Per tutta la durata dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia eventualmente imposto dalla legge.
L’Associazione ha lo scopo di:
a) offrire un punto d'incontro e di contatto tra gli ex alunni del Liceo, le sue componenti istituzionali e gli alunni iscritti al Liceo, ma soprattutto avere la possibilità di allacciare rapporti con persone che, dopo il diploma, hanno acquisito nuove esperienze nei vari settori di attività professionale o in ambito culturale e sociale;
b) promuovere iniziative culturali e sportive, dibattiti e convegni;
c) promuovere lo studio e la divulgazione delle vicende storiche del Liceo, degli avvenimenti che ne hanno caratterizzato la vita, delle persone che lo hanno frequentato o vi hanno insegnato e favorire quindi l'acquisto di idonei strumenti di archiviazione, di elaborazione dei dati, di conoscenza e di pubblicazione;
d) collaborare con il Liceo per favorire lo sviluppo delle sue attività interne ed esterne
e) affiancare l'attività scolastica istituzionale con incontri, cicli di conferenze, mostre, pubblicazioni, strumenti ed iniziative destinati a valorizzare le capacità, le attività e la creatività degli studenti e a favorire la solidarietà e la reciproca conoscenza e stima;
f) organizzare conferenze e dibattiti per orientare
e preparare le scelte di studio e di lavoro degli alunni del liceo, anche mediante il contributo di ex alunni, di docenti e di professionisti.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’associazione si avvarrà delle prestazioni volontarie dei soci e di collaborazioni da parte di terzi.
L'associazione potrà operare in collaborazione con gli organi dello Stato, della Regione e con le Amministrazioni Territoriali e con altri enti e associazioni, anche stranieri, che perseguano scopi analoghi o affini ai propri e, in particolare, con il Liceo, con i suoi organi istituzionali, con il Consiglio d'Istituto, con i docenti ed il personale non docente.
Art. 3 - Durata
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 4 - Soci
Possono essere membri dell’Associazione gli ex alunni, i docenti e gli ex docenti del Liceo.
I soci sono suddivisi in:
a) soci fondatori: sono i soci che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione
b) soci ordinari: tutti gli ex alunni del Liceo che ne facciano richiesta
c) soci effettivi: i soci in regola con il versamento della quota associativa
d) soci onorari: docenti, ex docenti, personale in forza presso il Liceo, che hanno ricoperto o ricoprano cariche istituzionali nell'ambito del Liceo stesso o altri soggetti che comunque verranno nominati soci onorari dall'Assemblea dei soci.
Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci
I Soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, di partecipare all'assemblea, di accedere alle cariche associative.
I Soci sono obbligati ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi associativi, a mantenere un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione.
I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune ne di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.
Art. 6 - Cessazione della qualifica di associato.
I Soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza o per esclusione.
Il recesso si verifica quando il socio presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo; ha effetto solo dopo l'accettazione di tale organo.
Il socio è dichiarato decaduto qualora non sia in regola con il versamento della quota associativa per più di due esercizi.
Il socio è escluso qualora sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.
La decadenza e l'esclusione dei soci vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito il socio interessato e la relativa delibera deve essere comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 7 - Organi dell’Associazione.
Sono organi dell’Associazione:
- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente dell’Associazione
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Collegio dei Revisori
- il Collegio dei probiviri
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito; ai titolari delle cariche potranno essere riconosciuti rimborsi delle spese sostenute per conto dell’Associazione purchè autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Art. 8 - Assemblea
L'assemblea è la riunione in forma collegiale dei soci effettivi.
All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.
L’assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura, su convocazione del Consiglio Direttivo.
La convocazione dell'assemblea è effettuata dal Consiglio Direttivo, quando lo ritenga opportuno, o quando vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione.
La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà mediante apposito avviso divulgato almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza con ogni mezzo di comunicazione, anche a mezzo posta elettronica, nonché mediante affissione nella bacheca del Liceo nello spazio riservato all’Associazione
Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un solo voto.
Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio purchè munito di delega scritta; ogni socio non può essere portatore di più di una delega.
Art. 9 - Assemblea ordinaria e straordinaria
L’assemblea riunita in via ordinaria approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo, determina l'ammontare della quota associativa annuale, nomina per elezione il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei probiviri dell’Associazione.
L’assemblea si riunisce in via straordinaria in ogni altro caso.
Art. 10 - Costituzione e validità delle deliberazioni
L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente un terzo degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione, sono approvate nell'assemblea con la maggioranza assoluta dei voti.
Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate se ottengono la maggioranza dei due terzi dei soci presenti in assemblea.
Lo scioglimento dell’Associazione è validamente deliberato se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti in assemblea.
Di ogni assemblea dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.
Art. 11 - Il Presidente
Il Presidente dell’Associazione è eletto dall'assemblea tra i soci fondatori ed effettivi, dura in carica due anni, rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi e ne manifesta la volontà in tutte le sedi.
Art. 12 - Il Vice Presidente
Il Vice Presidente dell’Associazione è eletto dall’assemblea tra i soci fondatori ed effettivi, dura in carica due anni, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, questi rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro 30 giorni, dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.
Art. 13 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, e da un numero di consiglieri da quattro ad otto eletti dall’assemblea.
Il Consiglio Direttivo formula i programmi di attività sociale prevista dallo Statuto e li sottopone all'Assemblea; attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l’Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea; nomina il Segretario ed assegna altri incarichi; propone all'assemblea l'ammontare delle quote associative annuali; predispone eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, ratifica l'ammissione di nuovi soci.
Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.
La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti; le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.
Art. 14 - Il Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra soci non facenti parte del Consiglio stesso e dura in carica finchè resta in carica il Consiglio che lo ha nominato.
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige il verbale delle riunioni ed attende alla corrispondenza.
Art. 15 - Collegio dei revisori
L’Associazione puo' essere controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea anche tra i non soci. Esso resta in carica per due anni ed è rieleggibile. Il Presidente del Collegio è nominato dall’Assemblea tra i membri del collegio.
La carica di Revisore è incompatibile con quella di Consigliere.
I Revisori hanno il compito di sovrintendere alla regolare tenuta della contabilità dell’Associazione di redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare semestralmente la consistenza di cassa, l'esistenza di valori e titoli di proprietà dell’Associazione: possono anche individualmente procedere ad atti di ispezione e controllo.
Art. 16 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti e sostituiti con le medesime modalità previste per il Consiglio Direttivo, anche tra non soci.
I membri del Collegio dei Probiviri restano in carica due anni e possono essere rieletti.
Le riunioni del Collegio dei Probiviri devono essere verbalizzate e trascritte sul libro verbali del Collegio che deve essere custodito a cura del presidente del Collegio.
Il Collegio dei Probiviri decide senza formalità alcuna quale organo di amichevole composizione tutte le controversie di qualsiasi natura insorte tra i soci e tra questi ultimi e l’associazione.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra gli effettivi e i supplenti, devono essere comunicate per iscritto agli interessati e possono essere impugnate davanti all'Assemblea .
Art. 17 - Decadenza dalle cariche
I titolari degli organi associativi decadono per dimissioni e per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
La revoca viene deliberata dall’assemblea, sentito l'interessato.
Le dimissioni o la revoca del Presidente comportano la decadenza di tutti gli organi statutari, con l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 12.
Art. 18 - Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle contribuzioni e donazioni di soci, privati od enti nonchè da eventuali proventi derivanti dalle manifestazioni organizzate dall'Associazione.
Art. 19 - Bilanci
L'anno sociale finanziario dell'associazione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo contenente le previsioni di spesa e di entrata dell'esercizio successivo e il bilancio consuntivo contenente tutte le entrate e le spese dell'esercizio appena chiuso nonché il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni socio, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti dei soci.
L'eventuale residuo attivo sarà devoluto per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'associazione degli esercizi successivi.
L'incarico della gestione amministrativo contabile dell’Associazione compete al Consiglio Direttivo che potrà farsi assistere da professionisti incaricati.
Art. 20 - Scioglimento e liquidazione
In caso di estinzione dell’Associazione deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti in assemblea, il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione avente fini di pubblica utilità.
Art. 21 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme degli artt. 36 e segg. del codice civile, fatte salve le disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti.
Art. 22 - Norma finale
Il presente Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'Atto Costitutivo in pari data redatto.
Letto, approvato e sottoscritto.
F.to: Barbaglia Graziano, Bortolussi Marco Costantino, Bossi Maurizio, Campione Marco, Degli Atti Carlo Alberto Alessio, De Mari Roberto, Gianotti Filippo Maria, Marchi Stefano, Martina Fabio, Merlo Roberta, Nuzzolese Michele, Porta Giorgio, Rattazzi Virio, Rigamonti Giorgio, Squinzi Laura Giovanna.
Pasquale Iannello Notaio sigillo





